Il green pass “rafforzato” viene richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione.
Si può continuare ad utilizzare il green pass “base” (che include anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona gialla, richiedono il possesso del green pass.
In particolare, per quanto attiene le attività sportive, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 interviene nei seguenti punti:
Art. 4, comma 2: l’introduzione della necessità di certificazione verde per l’accesso agli spogliatoi, anche per le attività all’aperto, entra in vigore dal 6 dicembre 2021;
Art. 5, comma 2: la possibilità, per i soggetti possessori di green pass rafforzato (certificazione verde di tipo a), b), c-bis)), di svolgere in zona gialla e arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca, entra in vigore dal 29 novembre 2021;
Art. 6, comma 1: in zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 la fruizione di attività e servizi per i quali siano previste limitazioni in zona gialla, sarà consentita ai possessori di certificazione verde di tipo a), b) e c-bis).
Pertanto, l’attività motoria e sportiva e le attività connesse, subiscono le seguenti modifiche:
In base all’art. 4, comma 2, a partire dal 6 dicembre 2021 sarà necessario il possesso di certificazione verde “base” per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l’eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali;
In base all’art. 5, comma 2, a partire dal 29 novembre sarà consentito:
in zona gialla: